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INFORMATIVA SUGLI ALLERGENI

Si avvisa la gentile clientela che negli impasti e nei prodotti gastronomici preparati e somministrati in questo esercizio possono contenere ingredienti o coadiuvanti allergeni.

Pertanto si prega, prima di ordinare, avvertire il nostro personale al fine di ottenere il massimo della sicurezza ed evitare possibili contaminazioni incrociate. (Reg. U.E. 1169/2011)

LISTA DEI 14 ALIMENTI O DEI PRODOTTI CHE PROVOCANO ALLERGIE O INTOLLERANZE

– Cereali (contenenti glutine, grano ecc.)
– Arachidi (e prodotti derivati)
– Sedano (e prodotti derivati)
– Lupini (e prodotti derivati)
– Pesce (e prodotti derivati)
– Frutta a guscio (mandorle, noci, ecc.)
– Anidride solforosa (Solfiti superiori a 10mg/Kg)
– Uova (e prodotti derivati)
– Latte (e prodotti derivati)
– Anidride solforosa (Solfiti superiori a 10mg/Kg)
– Crostacei (e prodotti derivati)
– Soia (e prodotti derivati)
– Senape (e prodotti derivati)
– Molluschi (e prodotti derivati)

PERCHE’ E’ IMPORTANTE INFORMARE I CLIENTI

L’obiettivo principale del regolamento UE 1169/2011 relativo all’ informazione sugli alimenti ai consumatori, è quello di garantire ai cittadini il diritto ad una informazione più approfondita sul contenuto degli alimenti introducendo una lista di sostanze considerate allergeniche.
Gli ALLERGENI sono ingredienti o sostanze che se ingeriti possono determinare allergie e /o intolleranze nei consumatori.

Tali sostanze sono da dichiarare obbligatoriamente in etichetta, qualora siano presenti in un prodotto alimentare. Dal 13 Dicembre 2014 anche gli alimenti somministrati e/o venduti per asporto sono soggetti all’obbligo di indicazione degli allergeni ivi contenuti. L’obbligo è imposto dal regolamento UE n° 1169 del 2011 (artt. 9: elenco delle indicazioni obbligatorie – 21: etichettatura di alcune sostanze o prodotti che provocano allergie o intolleranze – 44: disposizioni nazionali per gli alimenti non preimballati – allegato II: Sostanze e prodotti che provocano allergie), e riguarda, oltre ai prodotti somministrati, tutti gli alimenti offerti in vendita al consumatore finale senza preimballaggio oppure preincartati al momento della vendita su richiesta del consumatore.

Dal 13 Dicembre 2014 l’esercente è tenuto ad informare il consumatore sulla presenza o meno dei cosiddetti allergeni evidenziati nell’allegato II del Reg UE n 1169/2011 e smi. La lista degli allergeni viene periodicamente aggiornata alla luce delle conoscenze scientifiche più recenti.

E’ POSSIBILE APPROFONDIRE E LEGGERE IL REGOLAMENTO COMPLETO CLICCANDO SUL LINK CHE SEGUE: